Art. 3.
(Funzioni dei centri).

      1. I centri:

          a) concorrono alla formazione iniziale degli insegnanti da destinare al servizio all'estero;

 

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          b) formano i docenti in servizio nei ruoli metropolitani all'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;

          c) istituiscono e organizzano corsi di aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e b);

          d) promuovono attività interculturali sul territorio, anche in collaborazione con i Paesi europei ed extraeuropei;

          e) promuovono attività di ricerca;

          f) producono specifico materiale didattico per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua in Italia e all'estero;

          g) certificano, sulla base di criteri omogenei dettati dal Ministero della pubblica istruzione o da un altro organismo da esso delegato, i livelli di conoscenza dell'italiano come seconda lingua;

          h) forniscono consulenza sul territorio sui problemi relativi all'integrazione e all'istruzione degli immigrati.